11 febbraio 2026
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11 febbraio 2026

Bonus mobili 2026, lavori in garage e arredi in soggiorno: vale se l’intervento è sulla pertinenza?

Autore: Miriam Carraretto

Un cliente con seconda casa nel 2025 rifà l’impianto elettrico del garage e sistema la pavimentazione del locale tecnico. Nel 2026 compra arredi per la zona giorno. Si può collegare il bonus mobili all’intervento sulla pertinenza? E come gestisco l’errore frequente del box pertinenziale confuso con i lavori sul garage?

Questo è uno dei casi più comuni in studio perché molte ristrutturazioni a fasi partono dalle pertinenze: garage, locale tecnico, cantina, talvolta persino il piccolo magazzino annesso. La chiave non è dove andranno i mobili (garage o soggiorno), ma se esiste un intervento di recupero edilizio su un immobile residenziale che consente l’accesso all’agevolazione e se gli acquisti sono funzionalmente collegati a quell’intervento. Il perno normativo è il bonus mobili come disciplinato dall’art. 16, comma 2 del DL 63/2013, con proroga al 2026 tramite L. 199/2025, art. 1, comma 22.

Nel caso, il cliente ha un intervento edilizio ammissibile nel 2025 sulla pertinenza e nel 2026 compra mobili per arredare l’unità abitativa. Il punto è che la pertinenza è parte del perimetro dell’unità immobiliare residenziale e che l’intervento, pur localizzato sul garage, rientra nel recupero del patrimonio edilizio dell’immobile.

In termini di gestione documentale, la cosa più utile è costruire un fascicolo che non lasci spazio a dubbi: titolo abilitativo o comunicazione (o dichiarazione sostitutiva se non necessaria), planimetrie o visure che mostrino la pertinenzialità, descrizione lavori, e un breve memo di studio che spieghi perché il collegamento funzionale è coerente (ad esempio: “intervento su garage pertinenziale dell’unità residenziale; acquisti destinati ad arredare l’unità; lavori iniziati nel 2025; acquisti effettuati nel 2026”).

I lavori sul garage nel 2025 costano, poniamo, 12.000 euro. Nel 2026 il cliente acquista un divano, un tavolo e un mobile TV per un totale di 4.800 euro, pagati con carta. A questo punto, la spesa è sotto il tetto massimo di 5.000 euro previsto nel triennio 2024–2026: ciò significa che la detrazione si calcola sull’intero importo. Quindi, il contribuente ha speso 4.800 euro. La norma gli consente di detrarre il 50%, cioè 2.400 euro complessivi, ma non tutti insieme: li recupererà in dieci rate annuali uguali, quindi 240 euro all’anno.

Ora la parte più delicata: l’errore frequente del box pertinenziale. ICapita che il cliente dica “ho fatto il box pertinenziale” intendendo genericamente “ho lavorato sul garage”, ma in realtà può riferirsi a un intervento specifico come l’acquisto o realizzazione di un box pertinenziale.

Qui va necessariamente chiesto che cosa ha fatto esattamente e bisogna farsi consegnare i documenti. Se si tratta di lavori edili su una pertinenza esistente, il ragionamento del collegamento funzionale può reggere. Se invece emerge che il presupposto è l’acquisto o realizzazione del box come tale, bisogna verificare attentamente se rientra tra gli interventi che attivano il bonus mobili (e, in molti casi, la risposta operativa può essere negativa o problematica). 

Un ulteriore dettaglio spesso trascurato: il massimale riguarda la singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze. Questo significa che, anche se l’intervento è sulle pertinenze e i mobili arredano la casa, il plafond resta unico. Non esiste un plafond extra per garage e uno per abitazione: è un solo tetto di 5mila euro per quell’unità, pertinenze incluse) Per questo, se il contribuente pensa di comprare arredi a scaglioni (ad esempio 4.800 nel 2026 e altri 1.500 sempre nel 2026), bisogna sempre avvisarlo che supererebbe il tetto e che la detrazione oltre 5mila euro non maturerebbe. 

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