7 luglio 2026
regime forfettario
7 luglio 2026

Cambio di regime e contributi INPS, come dichiarare il credito compensato?

Autore: Redazione Fiscal Focus

Un contribuente nel 2024 è in contabilità semplificata e nel 2025 passa al regime forfettario. Nel 2024 versa contributi IVS per 5.000 euro e li deduce nel quadro RP. Dal modello Redditi PF 2025 emerge un credito IVS di 1.000 euro. Nel 2025 versa contributi IVS per 6.000 euro e utilizza il credito di 1.000 euro in compensazione. In Redditi PF 2026 deve indicare nel rigo LM35 l’importo netto di 5.000 euro, oppure deve tassare i 1.000 euro nel quadro RM perché originariamente dedotti in RP?

La questione nasce dal diverso trattamento dei contributi previdenziali obbligatori nei regimi ordinari e nel regime forfettario. Nei regimi ordinari, compresa la contabilità semplificata, i contributi previdenziali obbligatori del titolare o del professionista sono deducibili dal reddito complessivo nel quadro RP, rigo RP21. Nel regime forfettario, invece, l’articolo 1, comma 64, della legge n. 190/2014 prevede che i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge siano dedotti dal reddito determinato forfettariamente. A livello dichiarativo la deduzione trova spazio nel quadro LM, rigo LM35.

Si tratta di un doppio binario, che distingue espressamente tra contributi dedotti in RP per i soggetti ordinari e contributi dedotti in LM35 per i forfettari. Il problema si complica quando il contributo dedotto in un anno genera, nell’anno successivo, un credito INPS utilizzato in compensazione.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 400 del 9 ottobre 2019, ha affrontato il caso del contribuente forfettario che aveva dedotto contributi nel quadro LM e poi utilizzato in compensazione il relativo credito INPS. L’Agenzia ha chiarito che, ai fini della determinazione del reddito soggetto a imposta sostitutiva, il contributo previdenziale dedotto nel periodo precedente deve essere rettificato nel periodo successivo mediante indicazione nel rigo LM35 del quadro LM.

Nel caso prospettato, tuttavia, c’è un passaggio di regime. Cioè nel 2024 il contribuente era semplificato e ha dedotto i 5.000 euro in RP, mentre nel 2025 è forfettario e utilizza in compensazione il credito INPS di 1.000 euro. Non esiste, sul punto specifico, un chiarimento ufficiale espresso. Il documento allegato evidenzia proprio questa lacuna per i casi in cui il contributo sia sostenuto in un regime e rimborsato o compensato in un altro, ritenendo ragionevole far “seguire” al rimborso il regime applicabile nell’anno in cui il rimborso o la compensazione avviene.

Applicando tale criterio al caso concreto, poiché la compensazione del credito INPS avviene nel 2025, anno in cui il contribuente applica il regime forfettario, la soluzione più coerente è indicare nel rigo LM35 di Redditi PF 2026 l’importo netto dei contributi effettivamente rimasti a carico: 6.000 euro versati meno 1.000 euro compensati, quindi 5.000 euro.  Il meccanismo del rigo LM35, infatti, opera per sottrazione.

Se nello stesso anno sono versati contributi e si beneficia di un rimborso o credito compensato, si indica direttamente la differenza. Pertanto, nel caso indicato, i 1.000 euro non dovrebbero essere autonomamente tassati nel quadro RM, purché vi sia capienza in LM35 e la compensazione sia riferibile a contributi previdenziali obbligatori.

Il quadro RM, rigo RM9, resta invece la soluzione naturale quando il rimborso riguarda oneri dedotti dal reddito complessivo in regime ordinario e il contribuente si trova ancora in un regime IRPEF ordinario, con tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria.

La conclusione operativa è quindi: in Redditi PF 2026, rigo LM35, indicazione di 5.000 euro. È opportuno conservare il prospetto di raccordo tra contributi versati, credito IVS emerso da Redditi PF 2025 e utilizzo in F24, annotando che la scelta segue il criterio dell’anno di utilizzo del credito, in assenza di una disciplina espressa per il passaggio da semplificato a forfettario.

La conclusione trova conferma anche ragionando in senso inverso. Si pensi al caso opposto per cui un contribuente nel 2024 applica il regime forfettario e deduce i contributi previdenziali nel quadro LM, rigo LM35, e nel 2025 fuoriesce dal regime forfettario e passa alla contabilità semplificata.

Se nel 2025 il contribuente ottiene il rimborso del contributo, oppure utilizza in compensazione il relativo credito INPS, difficilmente potrebbe operare una rettifica nel quadro LM, posto che in quell’anno il contribuente non applica più il regime forfettario e, quindi, non compila il quadro LM per la determinazione del reddito agevolato.

In tale ipotesi, il rimborso o la compensazione dovrebbe seguire il regime fiscale applicabile nell’anno in cui il recupero del contributo si realizza. Poiché nel 2025 il contribuente è in regime semplificato, il recupero di un onere precedentemente dedotto dovrebbe essere gestito secondo le regole proprie del regime ordinario, con indicazione nel quadro RM, rigo RM9, quale rimborso di oneri dedotti in anni precedenti, salvo opzione per la tassazione ordinaria ove consentita.

Questo ragionamento conferma la logica già esposta, e cioè che, in assenza di una disciplina specifica per i passaggi di regime, il rimborso o la compensazione dei contributi previdenziali deve essere trattato avendo riguardo al regime fiscale in essere nell’anno in cui il rimborso o la compensazione avviene.

Ne deriva che, se nell’anno di utilizzo del credito il contribuente è forfettario, la rettifica può avvenire nel quadro LM mediante indicazione nel rigo LM35 del contributo netto effettivamente rimasto a carico. Se invece nell’anno di rimborso o compensazione il contribuente è in regime ordinario o semplificato, il recupero dell’onere dedotto trova naturale collocazione nel quadro RM.

Tale impostazione valorizza il principio di simmetria tra deduzione e successivo recupero, ma lo coordina con il dato dichiarativo concreto, vale a dire utilizzare il quadro compatibile con il regime applicato nell’anno in cui il credito viene rimborsato o compensato.

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