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Per l’agente di commercio, la deducibilità dei contributi Enasarco trattenuti sulle provvigioni non sempre viene certificata dalla ditta mandante. Come si può documentare la deduzione in caso di richiesta dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione?
La prova non dipende necessariamente da una certificazione formale rilasciata dalla mandante. In sede di controllo, la deducibilità dei contributi Enasarco può essere sostenuta dimostrando, fatture e incassi alla mano, che la trattenuta è stata effettivamente operata sulle provvigioni e che il contributo è coerente con il rapporto di agenzia.
In pratica, il contribuente deve ricostruire documentalmente il percorso della provvigione: fattura emessa, distinta provvigionale, quietanza o bonifico ricevuto al netto della quota Enasarco, eventuale estratto conto previdenziale Enasarco e, se disponibile, certificazione o evidenza rilasciata dalla mandante. Non esiste, in sostanza, un solo documento "magico", ma conta la tenuta complessiva del fascicolo probatorio.
Ricordiamo che il contributo Enasarco è un contributo previdenziale obbligatorio legato al rapporto di agenzia, dovuto quando matura il diritto alla provvigione, indipendentemente da quando la provvigione venga materialmente pagata o fatturata. Inoltre, il versamento è effettuato dalla ditta preponente, che resta responsabile del pagamento anche per la quota a carico dell’agente, normalmente trattenuta sulle somme spettanti a quest’ultimo.
L’agente spesso subisce la trattenuta, ma non sempre riceve una certificazione puntuale e annuale dalla mandante che distingua in modo analitico le quote Enasarco. In questi casi, però, la difesa fiscale non è preclusa. Anzi, in un’ottica di controllo documentale, ciò che rileva è poter dimostrare che il contributo è stato realmente trattenuto e che non si tratta di una posta meramente teorica o stimata. Occorre dimostrare che le ritenute sono state effettuate, e non solo con bonifici e fatture, ma anche con estratti conto bancari, prospetti provvigionali, estratto conto Enasarco e ogni documento idoneo a collegare il lordo provvigionale al netto effettivamente incassato.
Sotto il profilo fiscale, il contribuente deve essere in grado di esibire la documentazione che giustifica quanto indicato in dichiarazione. Su questo piano, l’assenza della certificazione della mandante non impedisce di per sé la deduzione, purché vi sia prova adeguata dell’onere sostenuto o, più correttamente nel caso Enasarco, dell’onere rimasto economicamente a carico dell’agente attraverso la trattenuta.
Se dal complesso dei documenti emerge che la provvigione lorda era di un certo importo e che il pagamento è stato effettuato in misura ridotta proprio per effetto della trattenuta previdenziale, il presupposto probatorio si rafforza sensibilmente. In questo senso, la ricostruzione contabile vale spesso più di una formula generica inserita in un’attestazione non dettagliata.
Un documento particolarmente utile è l’estratto conto previdenziale Enasarco, disponibile nell’area riservata dell’iscritto, normalmente dalla fine di ottobre di ogni anno, aggiornato al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Questo documento non sostituisce da solo tutta la prova, ma rappresenta un importante riscontro esterno, perché riepiloga i contributi accreditati sulla posizione dell’agente. Laddove i dati risultino coerenti con le provvigioni fatturate e con le trattenute operate, l’estratto conto diventa un tassello molto forte nella difesa del contribuente.
Eventuali contestazioni sulle risultanze devono essere mosse entro 6 mesi dalla pubblicazione, circostanza che rende opportuno controllarlo ogni anno e conservarlo.
Può essere utile anche la Certificazione Unica rilasciata da Enasarco, resa disponibile nell’area riservata della Fondazione a partire dalla fine di febbraio. Anche qui va fatta una distinzione: non sempre questo documento risolve integralmente il problema della dimostrazione della trattenuta subita sulle singole provvigioni, ma certamente costituisce un ulteriore elemento documentale utile da affiancare agli altri.
Si immagini un agente monomandatario che nel 2025 emetta una fattura provvigionale di 10mila euro oltre accessori. La mandante liquida il compenso trattenendo la ritenuta fiscale e la quota Enasarco a carico dell’agente. Tuttavia, a fine anno non rilascia una certificazione separata che indichi in modo espresso l’ammontare complessivo dei contributi Enasarco trattenuti.
In sede di controllo sulla dichiarazione, l’agente può difendersi esibendo la fattura da cui risulta la provvigione lorda, il prospetto di liquidazione provvigionale o la contabile della mandante, il bonifico bancario ricevuto, inferiore al lordo proprio per effetto delle trattenute, una riconciliazione analitica da cui risulti che la differenza tra lordo e netto pagato dipende anche dalla quota Enasarco, l’estratto conto Enasarco, dal quale risultano i contributi accreditati sulla posizione previdenziale per quell’anno.
In questo modo, anche in assenza della classica attestazione della mandante, il contribuente dimostra che la trattenuta non è ipotetica ma reale, e che la deduzione indicata in dichiarazione poggia su dati oggettivi, coerenti tra loro e riscontrabili.