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In un comunicato stampa congiunto, Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industriaaccolgono con favore il nuovo Testo Unico IVA, destinato a entrare in vigore dal 2027. Per sua natura il testo non nasce per innovare, ma per mettere ordine: 171 articoli e quattro allegati riuniscono in un quadro unico una disciplina oggi dispersa in oltre 70 provvedimenti che, a regime, verrebbero abrogati. Le due organizzazioni riconoscono la qualità del lavoro, ma segnalano che l’impianto può essere ulteriormente migliorato, anche alla luce degli sviluppi in sede europea sulla detrazione IVA delle fatture di fine anno.
Il passaggio chiave richiamato dalle associazioni riguarda la sentenza T-689/24. Secondo il Tribunale dell’Unione europea, risulta contrario ai principi di neutralità e proporzionalità un sistema nazionale che impedisca di esercitare la detrazione IVA nella dichiarazione relativa al periodo in cui risultano soddisfatte le condizioni sostanziali, quando il soggetto passivo abbia ricevuto la fattura prima della presentazione della dichiarazione stessa.
In questa prospettiva, ANC e Confimi sostengono che l’eccezione introdotta nell’ordinamento italiano, richiamata come DPR 100/98 modificato dal D.L. 119/2018, nella parte in cui non consente di detrarre su dicembre l’IVA delle fatture ricevute nei primi giorni dell’anno successivo, finirebbe per violare quei principi.
Il presidente dell’ANC Marco Cuchel collega la pronuncia europea alle iniziative promosse negli anni dalle associazioni, ricordando due denunce presentate alla Commissione europea nel maggio 2017 e nel marzo 2020. La decisione consente ora di considerare definitivamente confermate le tesi sostenute, senza il rischio di alimentare interpretazioni incerte, scrivono nel documento. Viene inoltre criticata la scelta della Commissione UE che, nel marzo 2023, non aveva avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia sulla restrizione di fine anno legata al DPR 100.
Le associazioni richiamano anche gli effetti pratici che quella regola ha generato, soprattutto nei casi in cui l’impresa cessa l’attività a fine anno o passa al regime forfettario nell’anno successivo, situazioni nelle quali la gestione della detrazione può diventare particolarmente delicata.
Viene anche riconosciuta al viceministro dell'Economia Maurizio Leo la sensibilità sul tema e il merito di aver programmato una soluzione nella legge delega della riforma fiscale, indicata come pianificata nell’agosto 2023.
ANC e Confimi riferiscono inoltre che, nelle interlocuzioni del 17 febbraio, sarebbe stata prospettata una collocazione dell’intervento in uno dei prossimi provvedimenti. Ulteriori ritardi potrebbero infatti esporre l’Italia al rischio di una procedura di infrazione, giudicata difficilmente evitabile in presenza di un contrasto stabile con i principi europei.
Le associazioni ricordano che i contribuenti possono invocare direttamente la prevalenza delle interpretazioni della Corte di giustizia UE rispetto a norme nazionali incompatibili con la direttiva. Allo stesso tempo, però, invitano alla prudenza, perché le specificità operative dell’IVA italiana renderebbero rischiose letture estensive nel corso dell’anno.
In particolare, è bene, dicono, non immaginare retro-imputazioni generalizzate oltre i termini naturali delle liquidazioni: per i contribuenti mensili non appare realistico spingersi oltre le scadenze della liquidazione periodica, mentre per i trimestrali viene richiamata anche l’esigenza di evitare disallineamenti con i dati utilizzati dall’Agenzia per le precompilate, mantenendo un perimetro coerente con il mese successivo al trimestre di riferimento.
Resta comunque indicata, come soluzione residuale, la dichiarazione annuale dell’anno di arrivo della fattura, richiamata anche in relazione alle previsioni della legge delega.
Accanto al tema principale, Confimi e ANC riportano un giudizio più ampio sul contesto degli adempimenti. Il vicepresidente di Confimi Industria con delega su fisco e semplificazioni Flavio Lorenzin esprime soddisfazione per l’esito della vicenda, ma segnala che il problema avrebbe dovuto essere risolto molto prima e osserva come, nella percezione delle imprese e dei professionisti, i nuovi obblighi continuino ad accumularsi.
Un esempio di criticità futura è il meccanismo che dal 2028 imporrebbe una ritenuta d’acconto dello 0,50%, che salirebbe all’1% dal 2029, sui pagamenti delle cessioni e prestazioni tra imprese, considerato fonte di complessità operativa in un momento già reso difficile dal contesto geopolitico.
In questo quadro, le associazioni segnalano di aver ripresentato al viceministro e al MEF un elenco di proposte di semplificazione che toccano, tra l’altro, la disciplina del reverse charge in edilizia e sugli edifici, con l’obiettivo di superare incertezze qualificatorie legate ai codici ATECO e alla distinzione tra appalto e cessione con posa.
Viene poi richiamato il tema del disallineamento delle tempistiche tra esterometro e reverse charge per i forfettari persone fisiche, con la richiesta di una disciplina coerente anche per il nuovo regime forfettario previsto per APS e ODV.
Inoltre, si chiede di considerare meramente formali eventuali invii tardivi delle comunicazioni esterometro, se effettuati comunque in tempo utile per consentire la predisposizione della bozza della dichiarazione IVA precompilata entro il 31 gennaio dell’anno successivo, e si propone l’eliminazione del quadro VT dalla dichiarazione annuale.
Sempre restando sul tema della detrazione, viene infine citata la risposta dell’Agenzia 115/E/2025 sulla non emendabilità della dichiarazione IVA per recuperare l’imposta relativa a una fattura d’acquisto “dimenticata”, posizione che viene definita dalle associazioni discutibile.
Guardando all’entrata in vigore del Testo Unico IVA nel 2027, ANC e Confimi osservano che, oltre agli adeguamenti necessari per recepire la novità legata alla sentenza T-689/24 e per le ulteriori disposizioni collegate alla direttiva VIDA, esistono margini per un affinamento tecnico del testo.
Tra i miglioramenti auspicati, ci sono ad esempio l’inserimento, nelle nuove tabelle delle aliquote, di un raccordo con le ex voci del DPR 633/72, l’eliminazione del cosiddetto décalage sugli acquisti intracomunitari indicato nell’articolo 99, ritenuto superato, e l’opportunità di ricondurre nel Testo Unico anche le norme sulle liquidazioni e sulle comunicazioni Lipe, oggi distribuite in fonti diverse.
Le associazioni chiedono inoltre di integrare la disciplina delle note di variazione, indicata come articolo 92, con un richiamo ai contratti e agli accordi di composizione negoziata della crisi, con riferimento all’articolo 25-bis, comma 5, del d.lgs. 14/2019.
La razionalizzazione di norme frammentate, spiegano in chiusura, è un obiettivo condivisibile, ma evidenzia anche un rischio di metodo. Un doppio cambiamento ravvicinato, prima con i Testi Unici e poi con il futuro Codice tributario destinato a sostituirli, potrebbe risultare complesso da assorbire per gli operatori.
Per questo l'invito è a puntare in questa legislatura su Testi Unici più accuratamente perfezionati, oppure valutare uno slittamento dell’entrata in vigore fino a quando non sarà pronto il Codice tributario, così da evitare sovrapposizioni e successive abrogazioni a breve distanza.