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Un contribuente possiede un immobile adibito a sua abitazione principale e un secondo immobile che invece è abitazione principale della figlia. Se dovesse effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria, potrebbe beneficiare dell’aliquota ridotta del 50% per il bonus ristrutturazioni su entrambi gli appartamenti?
No. Per le spese sostenute nel 2025 per lavori di manutenzione straordinaria, il contribuente può applicare la detrazione del 50% su uno solo dei due immobili, quello che va considerato "abitazione principale” ai fini dell’aliquota maggiorata. Se tra i due immobili vi è anche quello adibito a dimora abituale del proprietario, la scelta deve cadere su quest’ultimo. Limmobile abitato dalla figlia resta agevolabile, ma con aliquota ordinaria del 36%.
La questione nasce dalla nuova disciplina dei bonus edilizi introdotta dalla legge di Bilancio 2025, legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha modificato l’articolo 16-bis del TUIR. L’Agenzia delle Entrate ricorda che la legge n. 207/2024 ha previsto benefici più elevati per gli anni 2025, 2026 e 2027 quando gli interventi sono effettuati sull’abitazione principale dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento.
Per il 2025 la regola è questa: la detrazione per gli interventi di recupero edilizio, compresa la manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali, è ordinariamente pari al 36%. Sale però al 50% se le spese riguardano l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sono sostenute dal proprietario o da chi vanta un diritto reale sull’immobile.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025 chiarisce infatti che la detrazione è elevata al 50% per le spese 2025 solo quando gli interventi sono realizzati dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il punto delicato riguarda la nozione di “abitazione principale”. La circolare n. 8/E/2025 richiama la definizione dell’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR: è abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari, dimorano abitualmente. Tra i familiari rientrano quelli indicati dall’articolo 5, comma 5, del TUIR, quindi anche i figli. In astratto, dunque, anche l’immobile abitato stabilmente dalla figlia può rientrare nella nozione di abitazione principale ai fini dell’aliquota maggiorata.
Tuttavia, l’Agenzia pone un limite preciso. Se il contribuente possiede due immobili potenzialmente rilevanti - uno abitato da lui e uno abitato da un familiare, come in questo - non può moltiplicare il beneficio maggiorato. In tal caso, occorre fare riferimento esclusivamente all’immobile adibito a dimora abituale del titolare dell’immobile, senza attribuire rilievo al fatto che il secondo immobile sia abitato da un familiare.
Operativamente, quindi, se il contribuente sostiene nel 2025 spese di manutenzione straordinaria su entrambi gli immobili, potrà applicare il 50% solo sull’immobile in cui egli stesso dimora abitualmente, sempre nel rispetto degli altri requisiti dell’articolo 16-bis TUIR, dei limiti di spesa e dei pagamenti tracciati con bonifico parlante. Sull’immobile concesso alla figlia come sua abitazione principale spetterà, invece, la detrazione ordinaria del 36%.