Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Una società di Bologna vende arredi tecnici per uffici. Nel 2025 ha lavorato con aziende private, studi professionali e una Pubblica amministrazione. Alla fine dell’anno la sua posizione IVA non è particolarmente complessa, ma nemmeno lineare: ci sono vendite ordinarie, una fornitura a un Comune in split payment, lavori ricevuti in reverse charge, acquisti intracomunitari e un credito IVA dell’anno precedente usato solo in parte. Come deve gestire la dichiarazione Iva in scadenza il 30 aprile 2026?
La dichiarazione IVA 2026, da presentare entro il 30 aprile 2026, deve ricostruire correttamente tutto questo insieme di operazioni. Nel corso del 2025 la società ha emesso fatture a clienti privati italiani per 480.000 euro imponibili. Applicando l’IVA ordinaria al 22%, l’imposta a debito su queste vendite è pari a 105.600 euro. Accanto a queste operazioni ordinarie, la società ha fornito arredi a un Comune per 90.000 euro. La fattura espone IVA per 19.800 euro, ma l’operazione rientra nello split payment. Questo significa che l’IVA indicata in fattura non viene incassata dall'azienda come nelle vendite ordinarie, ma è la Pubblica amministrazione a trattenerla e versarla secondo il meccanismo previsto. Perciò, nella ricostruzione della posizione annuale, quella somma non può essere sommata meccanicamente all’IVA da versare della società.
Sul fronte degli acquisti, la società ha registrato fatture ordinarie con IVA detraibile per 72.400 euro. Si tratta, ad esempio, di acquisti di merci, consulenze, utenze e costi generali inerenti all’attività. Questa IVA riduce il debito maturato sulle vendite.
Durante l’anno, però, ha anche fatto eseguire lavori di sistemazione del suo showroom. L’impresa edile ha emesso fatture per 40.000 euro in regime di reverse charge. Su queste fatture l’IVA non viene addebitata dal fornitore, ma viene integrata dal cessionario o committente. Applicando l’aliquota del 22%, l’IVA teorica è pari a 8.800 euro. Se l’operazione è detraibile, lo stesso importo compare sia tra l’IVA a debito sia tra l’IVA a credito. L’effetto finanziario è quindi neutro, ma l’operazione deve comunque risultare nella dichiarazione annuale.
Lo stesso ragionamento vale per gli acquisti intracomunitari. L'azienda ha comprato componenti da un fornitore tedesco per 30.000 euro. L’IVA, sempre calcolata al 22%, ammonta a 6.600 euro. Anche qui l’imposta viene integrata e registrata sia a debito sia a credito, se ricorrono le condizioni per la detrazione.
A questo punto la posizione annuale può essere ricostruita così. L’IVA a debito comprende:
Il totale dell’IVA a debito è quindi 121.000 euro.
L’IVA a credito comprende:
Il totale dell’IVA a credito è quindi 87.800 euro.
La differenza tra IVA a debito e IVA a credito è pari a: 121.000 - 87.800 = 33.200 euro.
Questo è il debito IVA annuale prima di considerare i versamenti periodici e il credito dell’anno precedente. Nel 2025 la società ha versato con le liquidazioni periodiche 29.000 euro. Inoltre, dalla dichiarazione IVA precedente risultava un credito di 18.000 euro. Di questo credito, 10.000 euro sono già stati utilizzati in compensazione nel corso del 2025 tramite modello F24. Rimane quindi un credito residuo di 8.000 euro.
Il saldo finale della dichiarazione diventa:
33.200 euro di debito annuale - 29.000 euro già versati con le liquidazioni periodiche - 8.000 euro di credito IVA residuo dell’anno precedente.
Il risultato è un credito IVA finale di 3.800 euro.
Questo credito può essere riportato all’anno successivo, usato in compensazione o, in presenza dei requisiti, chiesto a rimborso. In questo caso, l’importo non è elevato e la società prevede di avere nel 2026 altri debiti fiscali e contributivi. La soluzione più lineare è quindi riportare il credito e utilizzarlo successivamente in compensazione, invece di avviare una richiesta di rimborso.
Il punto delicato del caso non è tanto il calcolo, quanto la corretta classificazione delle operazioni. Le fatture al Comune in split payment non devono essere trattate come normali vendite con IVA incassata. Le operazioni in reverse charge e gli acquisti intracomunitari, pur avendo effetto neutro quando l’IVA è detraibile, devono essere comunque indicati correttamente. Il credito IVA iniziale, infine, va riconciliato con gli F24 già presentati, perché solo la parte non utilizzata può concorrere al saldo finale.