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Il ricorso in appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio davanti alla Commissione Tributaria Provinciale. Pertanto, se l’Amministrazione Finanziaria promuove il giudizio di secondo grado nei confronti di una sola delle parti processuali e il giudice d’appello non dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri interessati, l’atto di gravame è nullo e con esso la sentenza che ha concluso il secondo grado. Lo ha stabilito la Cassazione Tributaria, con l’ordinanza n. 14904 del 5 settembre 2012.
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