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In tema di contenzioso tributario, l’assenza della clausola di conformità determina l’inammissibilità del ricorso o dell’appello, a sensi degli artt. 22 e 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel caso di contumacia della controparte oppure, se questa si è costituita, quando il giudice accerta l’effettiva difformità tra l’atto depositato nella Segreteria e quello consegnato o spedito per posta. È quanto emerge da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che accoglie la tesi del contribuente, dottore commercialista, in una controversia in materia di rimborso IRAP.
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