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Per essere considerato come mai notificato e quindi annullabile, un atto (nella fattispecie una cartella di pagamento) che reca una firma che non è stata mai apposta e non ascrivibile al contribuente, deve essere destinatario di una querela di falso presentata dallo stesso contribuente. Ciò, è quanto viene espresso dalla CTP di Reggio Emilia con la sentenza n. 169.01.10 depositata il 4 ottobre 2010.
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