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Con l’Ordinanza n.10029 del 24 aprile 2018, il massimo organo di legittimità ha affermato il seguente principio.
⇒In tema di incentivi fiscali per la ricerca scientifica, l'indicazione del credito d'imposta di cui all'art. 5della Legge n. 449 del 1997, deve essere effettuata, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 275 del 1998, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è concesso, sicché, il contribuente che abbia omesso tale indicazione non può invocare il principio di generale emendabilità della dichiarazione fiscale, che opera solo in caso di mera esternazione di scienza.
(prezzi IVA esclusa)