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In tema di locazione di immobili commerciali, anche il canone di locazione non percepito per volontà contrattuale concorre a formare il reddito imponibile. A stabilirlo è la Corte di Cassazione (Sez. VI-5 civ.) con l’ordinanza n. 12254/2022, che si riferisce a un caso di differimento del pagamento del canone dal secondo anno per il fatto che il conduttore si è accollato le spese di ristrutturazione.
(prezzi IVA esclusa)