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La recente pronuncia della Corte di Cassazione – ordinanza n.23179 del 20 agosto 2021 – secondo cui il contribuente può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto), purché essa risulti dalle dichiarazioni periodiche e siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione, ci consente di fare il punto sull’annosa questione.
(prezzi IVA esclusa)