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In tema di dichiarazione “scartata”, il contribuente che ha ricevuto la comunicazione dell’“errore bloccante” e che non ha ripetuto l’invio telematico dopo averlo rimosso perde il diritto a portare in compensazione il credito, se in sede d’impugnazione della cartella di pagamento non dimostra, attraverso la produzione di idonea documentazione, l’esistenza degli importi a lui spettanti.
È quanto emerge dalla sentenza n. 11828/17 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
(prezzi IVA esclusa)