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L’invio telematico della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998, richiede il conferimento da parte del contribuente di uno specifico incarico all’intermediario, trattandosi di adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con
conseguente necessità di accertamento della sussistenza di tale incarico in ipotesi di relativa contestazione.
È il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione - Sezione Tributaria con la sentenza 11 giugno 2014 n. 13318
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