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Con il passare dei giorni si estende il fronte dei giudici tributari (da ultimo: CTR Lombardia, sentenza 2184/13/15; CTP Campobasso, sentenza 784/03/15; CTP Frosinone 414/02/15) che ritengono nulli o annullabili gli atti firmati dai dirigenti dell’Agenzia delle Entrate “decaduti” dall’incarico per effetto della
sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale che ha sancito l’illegittimità dell’art. 8, comma 24, D.L. n. 16/2012 (conv. in L. n. 44/2012), vale a dire la norma che ha consentito alle Agenzia fiscali di assegnare incarichi dirigenziali senza l’indizione di un concorso pubblico.
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