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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che il documento di trasporto internazionale, denominato CMR o lettera di vettura internazionale, rientra nel novero degli “altri documenti” di cui all’art. 1, lett. a), D.Lgs. n. 74/00, perché assolve a una funzione integrativa della fattura ed è documento idoneo a comprovare il trasferimento delle merci intracomunitarie ai fini del loro trattamento IVA; l’emissione di un siffatto documento per operazioni inesistenti, pertanto, integra la condotta del reato di cui all’art. 8 D.Lgs. n. 74/00.
(prezzi IVA esclusa)