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L’adeguamento del contribuente alle istruzioni, poi riviste, contenute negli atti dall’AmministrazioneFinanziaria non elide l’obbligazione tributaria sorta in ragione dei presupposti impositivi stabiliti per legge. L’inosservanza dell’obbligo per fatto dell’Amministrazione può riflettersi solo sulle conseguenze di quell’inosservanza, ossia sulle sanzioni e sugli interessi moratori ordinariamente applicabili in quel caso. È quanto afferma la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – nella sentenza 1° ottobre 2014 n. 20710.
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