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Il contribuente che versa in ritardo le imposte paga le sanzioni anche se a sbagliare è stato il commercialista, già querelato per truffa. Infatti, in tema sanzioni tributarie, la non punibilità del contribuente, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997, dipende dalla dimostrazione in sede contenziosa che il mancato o tardivo pagamento del tributo sia dipeso da fatto esclusivamente addebitabile al professionista, denunciato all’Autorità giudiziaria. È quanto emerge dalla sentenza numero 2813/13 della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata il 6 febbraio 2013.
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