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Dalla lettura di una recente ordinanza della Corte di Cassazione emerge che, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti la partecipazione a una “frode carosello”, la buona fede del cessionario, da cui dipende la detraibilità dell’IVA, può essere desunta dall’impossibilità di rilevare l’assenza di strutture e magazzini in capo al “fornitore-cartiera”, a causa della conclusione degli affari online. Quest’ultima circostanza, infatti, è obiettivamente impeditiva della possibilità per il contribuente di rendersi conto di quale sia la reale situazione del fornitore.
(prezzi IVA esclusa)