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Rischia di essere condannato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale per la distruzione/sottrazione post-fallimentare, ex art. 216 co. 2 L. fall., l’amministratore unico della società fallita che denuncia il furto dei libri e delle altre scritture contabili a ridosso dell’audizione da parte del Curatore. È quanto emerge da una recente sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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