22 gennaio 2026

La Partita di Giro interrompe la bancarotta fraudolenta: il distacco patrimoniale formale non basta

Bancarotta fraudolenta distrattiva - Sent. 1749 Sez. V. 15-01-2026 

Fiscal Sentenze n. 02 - 2026
Autore: Angela Taverna

Riferimenti Normativi

 

  • R.D 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare)
  • Art. 216 L.F. bancarotta fraudolenta patrimoniale -distrazione- 
  • Art. 217 bancarotta semplice (particolare interesse per la documentale)
  • Art. 217 comma 2, L.F. per la bancarotta semplice documentale (scritture obbligatorie / tenuta irregolare dei libri contabili). 
  • Art. 219 circostanze aggravanti nei reati di bancarotta (riconosciuta come aggravante e controbilanciata con le attenuanti). 

Reati tributari

D.lgs 10 marzo 2000 n. 74: Cass. richiama all’operazione simulata come riconducibile al reato fiscale per operazioni inesistenti. 

Premessa 

Un giroconto neutro, con uscita contestuale e contropartita equivalente, spesse volte “stoppa” la contestazione di distrazione (riduzione delle risorse a garanzia dei creditori) poiché il “mero dato contabile” non è bastevole ma serve una diminuzione economicamente apprezzabile dell’attivo destinato ai creditori, un giro “a saldo zero” non è di per se distrazione.

I fatti

R.S., amministratore di fatto della società X s.r.l., veniva condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva, per bancarotta documentale, poi riqualificata dal G.U.P. come bancarotta semplice documentale, nonché per bancarotta per tardata richiesta di apertura della procedura fallimentare (c.d. bancarotta per omessa richiesta di fallimento), per complessivi quattro fatti di reato.

In sede di gravame, la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando la pena e riconoscendo le attenuanti generiche.

Avverso tale decisione, R.S. propone ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi, corrispondenti ai quattro fatti contestati.

In particolare, con il primo motivo di ricorso, la difesa solleva la questione relativa alla bancarotta fraudolenta distrattiva avente ad oggetto la somma di euro 19.250,00  indicata come importo ricavato dalla vendita di un macchinario.

Il macchinario era di proprietà della ditta individuale (ormai cessata) riconducibile a R.S., la quale non era più in grado di emettere fattura in quanto cancellata dal registro delle imprese. In sostanza, si sarebbe verificato il trasferimento del bene dalla predetta ditta individuale alla società nella quale R.S. esercitava, di fatto, funzioni di gestione. La difesa sostiene che la società poi fallita si sarebbe limitata a “prestare” il proprio apparato amministrativo-contabile, emettendo la fattura mediante un’operazione irregolare sotto il profilo strettamente numerico, ma senza finalità fraudolente. Ciò in quanto il bene non sarebbe mai confluito stabilmente nel patrimonio della fallita: l’operazione si sarebbe risolta in un’uscita contestuale, con contropartita di valore equivalente, senza pregiudizio per la massa né appropriazione in danno dei creditori.

La decisione della Corte

La Cassazione censura la motivazione dei giudici di merito, rilevando che la sussistenza della distrazione è stata desunta dal solo dato formale dell’emissione della fattura, senza chiarire se il bene (o il corrispettivo) sia entrato nel patrimonio della fallita sul piano meramente contabile ovvero anche in termini sostanziali, né se l’operazione abbia determinato un effettivo impoverimento della società.

La Suprema Corte osserva, inoltre, che, anche qualora l’operazione fosse stata simulata o riferita a operazioni effettivamente inesistenti, l’eventuale profilo di illiceità rileverebbe sul versante del reato fiscale. Gli Ermellini richiamano l'ormai consolidata strada giurisprudenziale secondo la quale  la bancarotta distrattiva integra un reato di pericolo concreto: non è sufficiente un mero distacco “in astratto”, ma occorre un depauperamento effettivo, che sia idoneo a sottrarre beni e a ridurre la massa fallimentare. In accoglimento del ricorso gli Ermellini annullano la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Trieste, affinché proceda a un nuovo esame in ordine alla reale natura e all’incidenza dell’operazione relativa al macchinario, nonché sugli ulteriori motivi di gravame.

Esempio

Mario, già socio unico di una società ormai estinta (come attestato dalla cancellazione dal Registro delle imprese), diviene amministratore di fatto di un’altra società, la Y S.r.l., già in una condizione di dissesto economico. 

Beta S.r.l. intende acquistare un macchinario che apparteneva alla società unipersonale di Mario, non più operativa e non più in grado di emettere fattura. Per “regolarizzare” l’operazione, Beta versa il prezzo a Y S.r.l., che emette la fattura la quale, subito dopo, trasferisce a Mario il corrispettivo ricevuto, quale prezzo della vendita del bene.

In tale ricostruzione Y S.r.l. non subisce un depauperamento poiché incassa una somma che “transita” e viene contestualmente riversata al proprietario del macchinario. Mario ottiene dalla vendita il vantaggio economico perseguito, ma la massa dei creditori di Y S.r.l. non risulta, per tale motivo,, diminuita, poiché non vi è un’uscita senza contropartita o una sottrazione di risorse stabile e concreta dal patrimonio della società.

È vero che l’operazione potrebbe integrare un profilo di simulazione (operazione inesistente o simulata, con possibile rilevanza sul versante tributario), ma tale dato formale non può essere automaticamente traslato sul terreno della bancarotta distrattiva.
Ciò che rileva, infatti, non è la mera esistenza della fattura, bensì l’accertamento della effettiva incidenza patrimoniale dell’operazione: occorre verificare se vi sia stata una fuoriuscita di risorse idonea a ridurre concretamente la garanzia dei creditori (depauperamento effettivo), tenuto conto di modalità, contesto e qualità del bene.

Diverso sarebbe il caso in cui il “giro” fosse solo contabile e Y S.r.l. trasferisse a Mario l’importo indicato in fattura senza avere realmente incassato da Beta (bancarotta fraudolenta distrattiva): in quella ipotesi la società fallita subirebbe una perdita secca (ad es. 19.250 euro), con conseguente pregiudizio per i creditori, potenzialmente rilevante ai fini della bancarotta.

L’esperto 

Come si prova che vi sia una distrazione e non un’operazione contabile in piena regola?

Ai fini della distrazione, la presenza di una fattura o di una scrittura di vendita non è di per sé sufficiente a determinare un depauperamento reale e stabile del patrimonio della società fallita, idoneo a danneggiare i creditori.
La prova deve necessariamente passare attraverso un’uscita reale di denaro senza che vi sia una controprestazione o una causa giustificativa, oppure attraverso la perdita effettiva di un bene che era realmente della società e che viene fatto uscire a favore di terzi.

Per provare il dolo generico nella distrazione, che cosa deve motivare il giudice?

Il dolo generico nella bancarotta distrattiva non risiede nell’intenzione di “fare fallire” la società, ma richiede che l’imputato abbia intenzionalmente voluto l’atto di sottrarre il bene, sapendo che ciò avrebbe pregiudicato i creditori.
Per dimostrarlo, il giudice deve dare rilievo ad elementi concreti, come l’assenza di una giustificazione economica nonché  il contesto finanziario già in crisi e la mancanza di trasparenza nelle operazioni.

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