26 febbraio 2026

Rimborso ai soci in violazione della postergazione: è bancarotta distrattiva, non preferenziale 

Fiscal Sentenze n. 8 - 2026
Autore: Angela Taverna

Il rimborso del finanziamento ai soci, se effettuato in violazione della regola della postergazione, si pone in contrasto con il principio di corretta destinazione del patrimonio sociale, integrando il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale. 

 

Nel caso di specie, rileva la condotta dell’amministratore di una S.p.A. che rimborsa un finanziamento soci in una fase di eccessivo indebitamento della società, soprattutto quando, in quel contesto, sarebbe stato più opportuno e ragionevole procedere a un conferimento anziché a un finanziamento rimborsabile. 

Non conta la qualificazione formale dell’operazione come finanziamento poiché ciò che rileva è la situazione economico-finanziaria della società, ossia che essa si trovi in difficoltà economica e che l’indebitamento superi il patrimonio netto. Il principio si applica anche alle S.p.A., in particolare se il socio è anche amministratore o se la società è a ristretta base azionaria.

Provvedimento: 7052, Sez. V del 20.02.2026 

I fatti

NM era amministratore della S. S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del 13 marzo 2013. Tra il 2009 e il 2011, i soci (tra cui lo stesso amministratore e la moglie) avevano effettuato finanziamenti in favore della società.

Il 6 ottobre 2011, NM, in qualità di amministratore, dispose il pagamento della somma complessiva di euro 119.400, di cui euro 77.082 a sé stesso ed euro 42.318 a B., sua moglie. Tali somme furono presentate come restituzione di finanziamenti ai soci.

La Procura contestava che il pagamento in questione costituisse, in realtà, una distrazione di risorse sociali a danno dei creditori, integrando il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e non quello di bancarotta preferenziale.

In primo grado, i giudici di merito ritennero sussistente la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in relazione al pagamento di euro 119.400 in favore dell’amministratore e della moglie. I versamenti furono considerati sostanzialmente assimilabili a conferimenti, non liberamente rimborsabili in una situazione di crisi.

In sede di gravame, la sentenza di merito è stata parzialmente riformata, con assoluzione perché il fatto non sussiste in relazione ad altro capo di bancarotta distrattiva contestato, nonché con declaratoria di estinzione del reato di bancarotta semplice societaria per non avere richiesto il fallimento.

È stata, invece, confermata la responsabilità di NM per la bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione ai 119.400 euro pagati a sé stesso e alla moglie.

L’amministratore ricorreva in Cassazione sostenendo che si trattava della restituzione di debiti pregressi e, quindi, di bancarotta preferenziale; deduceva, altresì, la mancanza della prova del pericolo concreto, l’assenza del dolo e la necessità di una verifica contabile. Sosteneva, inoltre, che l’art. 2467 c.c., relativo alla postergazione dei finanziamenti dei soci, non fosse applicabile alle S.p.A. Per i motivi sopra elencati, chiedeva la riduzione della pena e la sospensione condizionale.

Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, confermando la qualificazione della fattispecie come bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e ribadendo che il pagamento ai soci, in quella situazione di crisi e squilibrio, era illecito e pericoloso per i creditori , condannando pertanto il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Esempio

Una S.p.A. a ristretta base azionaria ha due soci, di cui uno è anche amministratore unico. La società è in forte crisi, ha debiti verso fornitori e Fisco per 300.000 euro, un patrimonio netto quasi azzerato e gravi problemi di liquidità. Negli anni precedenti, i soci avevano versato 100.000 euro qualificandoli come “finanziamento soci” per tenere in piedi l’azienda.

A un certo punto, invece di usare la liquidità residua per pagare i creditori sociali, l’amministratore dispone un bonifico di 80.000 euro a favore di sé stesso, giustificandolo come rimborso del finanziamento soci. Poco dopo, la società fallisce.

In un caso del genere, il punto non è solo che l’amministratore ha pagato “un creditore” prima degli altri. Il punto è che, in quella situazione di squilibrio, il credito del socio doveva essere pagato successivamente pertanto andava “postergato”, cioè soddisfatto solo dopo gli altri creditori. Quindi quel rimborso non è un normale pagamento preferenziale di un debito esigibile, ma un’uscita di denaro contrario alla legge, che sottrae risorse alla garanzia patrimoniale dei creditori. Per questo la condotta viene letta come distrazione.

Approfondimento

La postergazione legale del credito da finanziamento del socio consiste nel meccanismo per cui il credito del socio alla restituzione delle somme versate alla società è subordinato al soddisfacimento degli altri creditori sociali, quando il finanziamento sia stato concesso in una situazione patologica dell’impresa.

La ratio dell’istituto è pienamente antielusiva, consistente nell’ evitare che i soci, anziché assumere il rischio d’impresa mediante conferimenti, lo trasferiscano sui creditori sociali attraverso finanziamenti formalmente rimborsabili. In termini funzionali, la postergazione contrasta i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale, soprattutto nelle società “chiuse”.

L’art. 2467 c.c. prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci rispetto agli altri creditori e individua i presupposti oggettivi della disciplina:

  • eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto;
  • situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Secondo l’orientamento prevalente, la postergazione integra una condizione di inesigibilità temporanea del credito restitutorio: il socio resta creditore, ma il credito non è esigibile finché permane la situazione che giustifica la tutela rafforzata dei creditori sociali.

La postergazione ex art. 2467 c.c. si colloca, dunque, come istituto di confine tra diritto societario e diritto della crisi, con una funzione di riequilibrio del rischio.

Risponde l’esperto

In che misura la violazione della postergazione ex art. 2467 c.c. consente di qualificare il rimborso ai soci come bancarotta distrattiva, anziché preferenziale?

La violazione della postergazione è decisiva perché incide sulla legittimità stessa del pagamento. Quando il finanziamento del socio è stato erogato in una situazione di crisi o di eccessivo squilibrio, il relativo credito non è liberamente esigibile, poiché deve essere soddisfatto solo dopo gli altri creditori sociali. Se l’amministratore dispone comunque il rimborso, non realizza soltanto una preferenza nel pagamento, ma sottrae risorse alla loro funzione di garanzia patrimoniale. Per questo la condotta viene qualificata come bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non come bancarotta preferenziale, che invece presuppone, in linea generale, il pagamento di un credito esigibile.

Quali criteri giustificano l’applicazione della postergazione anche alle S.p.A., specie se a ristretta base azionaria?

Il criterio da seguire è sostanziale e non meramente formale. Anche se l’art. 2467 c.c. è collocato nella disciplina delle S.r.l., la sua ratio può essere valorizzata anche nelle S.p.A. “chiuse”, quando il finanziamento del socio svolge in concreto una funzione sostitutiva del conferimento. Ciò accade soprattutto se la società è a ristretta base azionaria, se il socio finanziatore coincide con l’amministratore o partecipa direttamente alla gestione e se la società versa in una situazione di sottocapitalizzazione o di forte squilibrio finanziario. In questi casi, ammettere il rimborso come normale debito sociale significherebbe consentire al socio di recuperare risorse prima degli altri creditori, trasferendo su questi ultimi il rischio d’impresa.

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