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La sentenza n. 7052/2026 della Cassazione stabilisce che il rimborso ai soci di un finanziamento, effettuato in violazione della postergazione ex art. 2467 c.c., integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non bancarotta preferenziale
Se la società è in situazione di crisi o eccessivo indebitamento, il credito del socio è temporaneamente inesigibile e deve essere soddisfatto solo dopo gli altri creditori. Il pagamento anticipato non costituisce una semplice preferenza tra creditori, ma una sottrazione illegittima di risorse alla garanzia patrimoniale.
La Corte precisa che conta la sostanza economica e non la forma dell’operazione: anche nelle S.p.A., specie se “chiuse” o a ristretta base azionaria, la postergazione può applicarsi quando il finanziamento del socio sostituisce di fatto un conferimento. La ratio è evitare che il rischio d’impresa venga trasferito sui creditori.