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La bancarotta fraudolenta distrattiva richiede un depauperamento reale del patrimonio sociale. Il solo distacco formale o il dato contabile non sono sufficienti. La partita di giro, caratterizzata da entrata e uscita di pari valore e saldo zero, non integra distrazione se non riduce concretamente la garanzia dei creditori. Il reato è di pericolo concreto e presuppone una diminuzione economicamente apprezzabile dell’attivo. Occorre provare l’uscita reale di denaro senza contropartita o la perdita effettiva di un bene. Le operazioni simulate rilevano, di regola, solo sul piano fiscale. Il dolo consiste nella volontà dell’atto e nella consapevolezza del pregiudizio ai creditori, non nella volontà del fallimento.