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Premesso che l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull'esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell'atto di compravendita e l'importo del mutuo erogato all'acquirente, l'eventualità circa la possibile destinazione della maggiore somma presa a mutuo al finanziamento di spese notarili o per mobilio deve tenere conto della disposizione della Banca d'Italia secondo cui "il limite di finanziabilità", cioè l'ammontare massimo che i finanziamenti possono assumere in rapporto al valore dei beni ipotecati, è stabilito nella misura dell'80%, elevabile fino al 100% solo in presenza di garanzie integrative.
(prezzi IVA esclusa)