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Anche la pattuizione, afferente a un contratto preliminare, con la quale le parti differiscano la dazione della caparra confirmatoria è soggetta ad imposta di registro con la tariffa proporzionale. Anche la pattuizione negoziale della corresponsione «differita» della caparra confirmatoria - cioè da versarsi materialmente in un momento successivo alla stipulazione, purché, ovviamente, anteriore alla scadenza delle obbligazioni garantite - costituisce dunque presupposto impositivo per l’applicazione del tributo con aliquota dello 0,50%. La norma, infatti, non collega l'insorgenza dell’obbligazione tributaria esclusivamente alla intervenuta corresponsione» della caparra, e cioè al versamento del denaro o alla dazione di altre cose fungibili, ma amplia il presupposto impositivo alla pura previsione negoziale della prestazione della caparra, compresa la pattuizione della caparra ad esecuzione differita.
(prezzi IVA esclusa)