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È soggetto al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive il professionista che eroga compensi elevati a terzi - siano essi lavoratori autonomi, società di servizi o associazioni professionali - per prestazioni inerenti all’esercizio della sua attività. È quanto ha sostenuto la Corte di Cassazione – Quinta Sezione Civile – con la sentenza 12 giugno 2015, n. 12287.
(prezzi IVA esclusa)