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Nel processo tributario, nelle controversie di valore superiore a 2.582,28 euro, l'omissione da parte del giudice dell'ordine imposto alla parte privata, che ne sia priva, di munirsi di difensore, dà luogo ad una nullità di natura solo relativa. Tale nullità, pertanto, non essendo rilevabile d'ufficio, può eccepirsi, in sede di gravame, soltanto dalla parte di cui sia stato leso il diritto all'adeguata assistenza tecnica, non avendo l’Amministrazione alcun interesse giuridicamente rilevabile ad eccepire l’irregolarità.
(prezzi IVA esclusa)