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Deve ritenersi nulla – e non inesistente - la notifica del ricorso di legittimità presso il difensore domiciliatario della controparte per il giudizio di primo grado, anziché presso il nuovo procuratore costituito nel giudizio di appello e presso il quale la parte stessa ha eletto domicilio per tale grado del processo. Vertendosi in ipotesi di nullità e non di inesistenza giuridica della notificazione, la costituzione della controparte sana il vizio. È quanto ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 14916 del 20 luglio 2016, resa a Sezioni Unite.
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