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La cartella esattoriale e gli atti autonomamente impugnabili, ex art. 19 del D. Lgs. n. 546/92, non possono mai essere notificati direttamente dall’Agente della Riscossione con la modalità della spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, essendo sempre necessario
l’intervento dei soggetti tassativamente previsti e abilitati dall’art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Ufficiali della riscossione; altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge; ovvero previa eventuale convenzione tra comune e concessionario dai messi comunali, o dagli agenti della polizia municipale). Con la conseguenza che ogni atto notificato direttamente dall’agente della riscossione sarà giuridicamente inesistente.
(prezzi IVA esclusa)