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In caso di momentanea assenza del destinatario, è nulla la notificazione dell’atto tributario nelle mani del portiere quando la relazione dell’ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento degli altri soggetti abilitati a prenderlo in consegna ex art. 139 cod. proc. civ. (persona di famiglia o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda). È l’importante puntualizzazione che arriva da una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
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