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Non costituisce condizione di incertezza, con relativa esimente per le sanzioni, la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Pertanto, la sanzione tributaria va applicata anche nel caso in cui il contribuente non abbia assolto il proprio obbligo tributario confidando nella illegittimità e disapplicazione della norma come possibile conseguenza di un giudizio pendente in sede comunitaria.
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