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Il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'1% e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'art. 33, coma 3, della Legge n. 388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto (dal 27 febbraio 2011, entro 8 anni). Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza sentenza numero 11771 dell’11 luglio 2012.
(prezzi IVA esclusa)