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Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, la cui violazione integra un motivo di nullità dell’avviso di accertamento, vale esclusivamente per il soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica presso i locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali e non anche, quindi, per il terzo (nella specie il socio) a carico del quale emergano (in quel frangente) dati, informazioni o elementi utili per l’emissione di un atto impositivo. È quanto emerge dalla lettura di una recente ordinanza della Corte di Cassazione.
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