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Con l’Ordinanza n.5126 del 5 marzo 2018, il massimo organo di legittimità ha affermato il seguente principio: "Il raddoppio dei termini, disciplinato dall’art.43, comma 3, del D.P.R. n.600/1973 e dall’art.57, comma 3, del D.P.R. n.633/1972, nei testi applicabili all’epoca dei fatti, contempla esclusivamente l’obbligo della denuncia penale, ai sensi dell’art.331 del Codice di procedura penale, per uno dei reati regolati dal D.Lgs. n.74/2000 e non anche la sua effettiva presentazione".
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