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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26506 del 30 settembre 2021, ha confermato che, in tema di fallimento di società di capitali, qualora il curatore non rimanga inerte, bensì impugni l'atto impositivo inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, non consta alcun residuo interesse del fallito a dolersi dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento al fine di contestarlo.
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