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Il liquidatore della società, subentrato nella carica dopo la chiusura del periodo d’imposta, risponde di eventuali reati dichiarativi se è dimostrato che era a conoscenza delle violazioni commesse. È quanto emerge dalla sentenza n. 30492/2015 depositata il 15 luglio presso la Terza Sezione Penale della Cassazione.
Invece in Sez. III pen. n. 11665/2015 la Cassazione ha confermato l’orientamento espresso nelle sentenze n. 38687/2014 e n. 3636/2914 circa la responsabilità del liquidatore (o degli amministratori neo-eletti) per i reati di omesso versamento IVA e ritenute certificate.
(prezzi IVA esclusa)