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Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ricorda che, nell’ambito dell’accertamento sintetico, il contraddittorio preventivo è obbligatorio solamente dal periodo d’imposta 2009. Secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite, per i tributi esclusivamente assoggettati alla normativa nazionale non sussiste l’obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in capo all’Amministrazione Finanziaria, ma occorre una specifica prescrizione di legge che, per quanto riguarda l’accertamento da “redditometro”, non copre i periodi d’imposta precedenti il 2009, in quanto il Legislatore ha imposto l’obbligo del contraddittorio solo a partire dal D.L. n. 78/2010. Ne consegue che l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale vale solo per il c.d. nuovo redditometro.
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