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Il ricorso per Cassazione è inammissibile se il contribuente ha rilasciato la procura al difensore prima della pubblicazione della sentenza impugnata. Nel giudizio di legittimità, pertanto, sussiste il difetto di procura, ove questa sia stata apposta in margine o in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, con l’ulteriore conseguenza che l’onere delle spese processuali resta a carico del difensore, perché la sua attività resta priva di effetti nei confronti degli asseriti rappresentati. È quanto emerge dalla sentenza 15 gennaio 2016, n. 575, emessa dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
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