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L’art. 28 del DPR n. 131/86 disciplina, nei propri due commi, ipotesi ben distinte, separando nettamente le tre ipotesi di risoluzione previste dal primo comma per cui l'imposta è fissa, da "ogni altro caso" di risoluzione, per il quale l’imposta è invece proporzionale. Il mutuo dissenso è occasione del manifestarsi della stessa capacità contributiva espressa da un contratto a parti inverse, per cui deve essere assoggettato all'imposta stabilita per il contratto base e dunque, laddove si tratti di mutuo dissenso relativo a vendita immobiliare, ad imposta con aliquota proporzionale. In tal caso, peraltro, la base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro rispetto al contratto, laddove non vi siano corrispettivi per la risoluzione, è data dal valore del bene da restituire.
(prezzi IVA esclusa)