Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il ritardo della Pubblica Amministrazione nei pagamenti delle fatture non esonera il contribuente dalle sanzioni pecuniarie per l’omesso versamento delle imposte, poiché la crisi di liquidità può integrare la “causa di forza maggiore” di cui all’articolo 6 comma 5 del D.Lgs. 472 del 1997 soltanto se determinata da eventi eccezionali, imprevedibili e irresistibili.
(prezzi IVA esclusa)