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Non esiste un potere di valutazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, sulla opportunità o meno di investimenti tesi a stimolare e incrementare le vendite dei beni prodotti. Tale potere deborda infatti dai limiti di controllo, facenti capo all'Amministrazione finanziaria, sulle scelte d'investimento di un soggetto economico. In applicazione di tale principio, è legittimo il costo sostenuto dalla controllante per le royalties corrisposte alla propria controllata, anche nel caso in cui lo sfruttamento del marchio sia stato concesso alla stessa controllante in via esclusiva, residuando comunque, sotto il profilo giuridico, il diritto di riscossione della royalty per la merce venduta dal concessionario del marchio medesimo, chiunque sia destinatario della merce.
(prezzi IVA esclusa)