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Se lo sgravio della cartella è stato operato solo in via provvisoria, in esecuzione della sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, la Commissione Tributaria Regionale non può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Il comportamento dell’Ufficio finanziario, consistente nello sgravio del ruolo attraverso l’eliminazione delle somme ritenute indebite dal provvedimento giurisdizionale ancora provvisorio, non determina il venir meno dell’interesse al contenzioso, in quanto non significa prestare acquiescenza alla pronuncia eseguita, ma solo uniformarsi alle statuizione contenuta nella pronuncia della Commissione di primo grado.
È quanto emerge dalla sentenza n. 918/15, pubblicata il 20 gennaio dalla Corte di Cassazione (Sesta Sezione Civile – T).
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