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L’Amministrazione finanziaria non può notificare l'avviso di accertamento agli eredi dell'ex socio accomandatario e liquidatore di una S.a.s. cancellata dal registro delle imprese, in quanto il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175 del 2014, non implica alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell'ente societario, né alcuna loro capacità processuale a ricevere in supplenza gli atti indirizzati a una società di persone ancora in vita a seguito di detto differimento, che, quindi, rimane destinataria della notifica degli atti impositivi, da eseguirsi presso il suo domicilio fiscale o, in alternativa, direttamente alla persona fisica che la rappresenta.
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