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In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'estinzione della Società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l'interesse dei creditori sociali (Fisco compreso) ad agire e a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della Società estinta, a prescindere dall'utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (ad es., utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci.
(prezzi IVA esclusa)