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Ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. n. 600/1973, in tema di accertamento induttivo dei redditi, l’Amministrazione Finanziaria può fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta, sia sugli studi di settore. In quest’ultimo caso, l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con l’ordinanza 29 ottobre 2912, n. 24364.
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