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Le scritture contabili, regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell’imprenditore che le ha redatte e, pertanto, qualora l’imprenditore dovesse utilizzarle come mezzo di prova nei confronti della controparte ai sensi dell’art. 2710 c.c., queste saranno soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, il quale stabilirà se e in quale misura le stesse saranno attendibili ed idonee, ed eventualmente, in concorso con altre risultanze probatorie a dimostrazione della fondatezza della parte che le ha prodotte in giudizio. Sentenza Cassazione Seconda Sezione Civile n. 105 del 4 gennaio 2011
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