A partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, secondo quanto disposto dall’articolo 1 comma 1103 della Legge di Bilancio 2021 n.178/2020, intervenuto in modifica all’ articolo 1, comma 3-bis del Dlgs n. 127/2015, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio utilizzando il tracciato di fattura elettronica. L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 26/E del 13 luglio 2022, ha fornito chiarimenti in ordine al contenuto dei files XML, nonché sui tempi di trasmissione da rispettare
Indice argomenti
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Premessa
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Operazioni attive effettuate nei confronti di privati consumatori
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Obblighi per forfettari e contribuenti in regime di vantaggio
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Obblighi per enti non commerciali
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Il contenuto dei file – Operazioni attive
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Il contenuto dei file – Operazioni passive
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Tempi di trasmissione
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Obblighi di integrazione/auto fatturazione e obblighi di trasmissione TD17, TD18 e TD19
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Riferimenti normativi
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Circolare 26E. Esterometro (819 kB)
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