Gli elementi più rilevanti dell’affitto del fondo agricolo sono la concessione in godimento del terreno e il pagamento del canone da parte dell’affittuario, che deve mantenere la destinazione produttiva agricola del fondo.
Il contratto di affitto di fondo rustico è un contratto tipico originariamente disciplinato dagli articoli 1628 e seguenti del Codice civile. Tali norme, pur non essendo state espressamente abrogate, devono ritenersi di fatto sostituite, almeno nella gran parte, dalle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203.
Con la legge 3 maggio 1982, n. 203 il Legislatore ha voluto limitare in parte l’autonomia dei privati al fine di favorire sempre di più il lavoro, piuttosto che la proprietà.
Indice argomenti
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Premessa
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Natura giuridica del contratto di affitto del fondo agricolo
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Patti in deroga alla disciplina dell’affitto del fondo agricolo
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I soggetti del contratto di affitto del fondo agricolo
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La forma del contratto di affitto del fondo agricolo
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I poteri dell’affittuario
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La causa e l’oggetto del contratto di affitto del fondo agricolo
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La durata del contratto di affitto del fondo agricolo
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Subaffitto
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Il canone del contratto di affitto del fondo agricolo
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Tutela: imprenditore agricolo professionale equiparato a coltivatore diretto
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Il recesso dell’affittuario coltivatore diretto
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La risoluzione del contratto di affitto del fondo agricolo
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L’obbligo di contestazione del locatore
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Riferimenti normativi
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Affitto del fondo agricolo (271 kB)
Affitto del fondo agricolo - Le regole e gli adempimenti da seguire
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