La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 1966/8/15 del 06.11.2015 ha accolto l’appello dell’Amministrazione, affermando che gli oneri sostenuti per erogare finanziamenti a società del gruppo sono indeducibili laddove sostenuti in contrasto con i principi di economicità, ragionevolezza ed inerenza.
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Finanziamenti infragruppo e antieconomicità (177 kB)
Finanziamenti infragruppo e antieconomicità - Fiscal News n. 307 - 2015
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